Modalità di trasmissione dei reclami e recapiti
(Ai sensi del Regolamento Isvap nr. 24 del 19/05/2008 e del Provvedimento Ivass n. 46 del 03/05/2016)

1) Il contraente, l’assicurato, il beneficiario o il danneggiato ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria od ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previste dalla legge (‘Mediazione civile per la conciliazione delle controversie’, D.lgs. 28 del 04/03/2010 oppure ‘Negoziazione assistita’, art. 3. DL. nr 132/2014), hanno facoltà di inoltrare reclamo per iscritto, con raccomandata anche a mano o via PEC, all’ufficio reclami dell’intermediario o dell'impresa di Assicurazioni che ha emesso il contratto il cui indirizzo è riportato nel set informativo.

I reclami indirizzati all’intermediario vanno inviati con le seguenti modalità ad uno dei seguenti indirizzi:

Posta raccomandata

POLARIS S.r.l. - Gestione Reclami
Via Verona, 22/C – 37012 Bussolengo (VR)

Posta elettronica certificata

polaris1srl@pec.it


Il responsabile della funzione incaricata della gestione dei reclami è la Sig.ra SCANU ALESSANDRA SUSI.

La funzione della gestione reclami non è esternalizzata.

Il reclamo dovrà indicare le seguenti informazioni:
  • nome, cognome, indirizzo del proponente, con eventuale recapito telefonico;
  • numero della polizza e indicazione dell’assicurato (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale ed eventuale recapito telefonico);
  • numero e data del sinistro al quale, eventualmente, si fa riferimento;
  • breve descrizione del motivo di reclamo;
  • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
L’intermediario è tenuto a dare risposta scritta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. In caso di ricezione di reclamo relativo ad un contratto concluso tramite un rapporto di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, Il responsabile della funzione incaricata della gestione dei reclami di Polaris srl trasmette il reclamo entro 15 giorni all’intermediario competente, fornendo tutte le informazioni e la documentazione pertinente.

2) Qualora non dovessero ritenersi soddisfatti dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa o dell'intermediario entro il termine di 45 giorni, potranno rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, (fax: 06 42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it) allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa o dall’intermediario.

3) I soggetti di cui al punto 1) possono anche rivolgersi al ‘Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione’, presso CONSAP spa, Via Yser, 14 00198 Roma - tel: +39 06 857961 o via PEC consap@pec.consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, non risarcito dall'intermediario stesso o non indennizzato dalla polizza di responsabilità civile dell’intermediario.